A: Al personale Docente e A.T.A.
Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico e regime di incompatibilità
Con riferimento all’oggetto, si ricorda quanto segue.
In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cari- che in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono impli- care un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time eli- mina la incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale.
- Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
- Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situa- zioni, anche potenziali, di conflitto di […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di ap- partenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).
Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi e di impieghi affinché ne venga valutata la compatibilità con l’impiego svolto e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.
A tal fine saranno considerati i seguenti profili: a) occasionalità/abitualità dell’incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:
- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro
Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.
da Fiis01400v-psc