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Circolare 198

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INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DOCENTI INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI

Utente FIIS01400V-psc

da Fiis01400v-psc

A:       DOCENTI STUDENTI PERSONALE A.T.A.

 

Oggetto: INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DOCENTI INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI

Si ricorda ai docenti che per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%

I presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l’occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1).

Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

Ricordiamo, inoltre, che nel documento contenente “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”, che per comodità si allega, in attuazione di quanto previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi.

L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

Nel documento è stato precisato che sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

 

Pertanto l’incarico, che potrà essere autorizzato se vengono rispettati i requisiti di cui sopra, dovrà comunque essere svolto al di fuori dell’orario di servizio e anche durante il periodo delle ferie estive. Trattandosi di attività extraistituzionale, i docenti dovranno comunque richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Tale autorizzazione potrà essere concessa solo a fronte della dichiarazione che l’attività non riguardi studenti delle proprie classi e/o dell’istituto, nel qual caso si configurerebbe l’ipotesi di conflitto di interesse.

Ciò premesso è comunque vietata la promozione e la pubblicità, con qualsiasi mezzo, di attività gestite da terzi da parte dei docenti interni della scuola trattandosi, per l’appunto, di attività gestita da un terzo e non riconducibile ad un Progetto della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Valeria Alberti
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota: ai sensi dell’art. 6, comma 2,
della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

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