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Circolare 168

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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO – A.S. 2023-2024

Utente FIIS01400V-psc

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Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO – A.S. 2023-2024              

Si comunica che con nota 33701 del 12/10/2023, il Ministero dell’Istruzione ha dettato disposi- zioni per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 2023-2024

1.    CANDIDATI

1A. Candidati interni

1A.a Studentesse e studenti dell’ultima classe. (Presentazione domande: entro il 30 novembre 2023)

Requisiti di ammissione

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scruti- nio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

1A.b Studentesse e studenti della penultima classe – abbreviazione per merito. (Presentazione domande: improrogabilmente entro il 31 gennaio 2024)

Requisiti di ammissione

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, diretta- mente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istru- zione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non am- missioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1B. Candidati esterni. (Presentazione domande: improrogabilmente entro il 30 novembre 2023 all’USR di competenza).

A partire dal 2 novembre 2023 potranno essere presentate online le domande di partecipazione agli Esami di Stato del secondo ciclo secondo la tempistica riportata nella Nota prot. n. 33701 del 12 ottobre 2023 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Si accede al servizio nella sezione dedicata e disponibile al seguente link https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/. Le scuole visualizzeranno i candidati esterni assegnati dall’USR sul portale Sidi – Anagrafe Nazionale Studenti alla voce “Cruscotto classi conclusive”.

 

Requisiti di ammissione

L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

  1. compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del lgs. n. 226 del 2005;
  4. abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2023.

Si precisa, inoltre, che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare1 inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

 

2.    PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME

  • Modalità

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato al Dirigente scola- stico entro il 30 novembre 2023, corredata dall’allegato di cui al par. 2.B

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini indicati nell’allegato alla nota MI 24344 del 23.09.2022 (30 novembre 2022), all’Ufficio scolastico regio- nale territorialmente competente (determinato in base alla residenza anagrafica), attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, entro il 30 novembre 2023, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2024.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2024 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2024.

2.B    Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

 

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

Qualora fosse necessario sostenere prove pratiche di laboratorio i candidati esterni dovranno effettuare il versamento del contributo nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal con- siglio di istituto di ogni singola istituzione scolastica (una volta assegnata dall’USR): ciò è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio (es. Liceo Arti- stico).

Procedura per la presentazione delle domande di partecipazione candidati interni

Le studentesse e gli studenti interni candidati all’Esame provvederanno a:

  • datare e firmare la domanda ricevuta con mail dalla Scuola;
  • effettuare il versamento di Euro 12,09 sul bollettino di conto corrente postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate, da ritirare presso gli uffici postali oppure, in alternativa, effettuare un bonifico bancario di Euro 12,09 utilizzando il seguente IBAN: Agenzia delle Entrate – Centro ope- rativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016;
  • effettuare la scansione (in un unico file PDF) della domanda e della ricevuta di versamento (o del bonifico bancario);
  • inviare, entro il 30 novembre 2023, la scansione della domanda e della ricevuta di versamento (un unico file PDF così nominato: Cognome-Nome-Classe-Indirizzo. Esempio: Rossi-Mario-5A- Classico ) all’indirizzo mail della propria classe da utilizzare esclusivamente per la domanda di partecipazione all’Esame di

 

Procedura per la presentazione delle domande di partecipazione candidati ESTERNI

I candidati esterni una volta a conoscenza della scuola assegnata dovranno :

  • presentare alla scuola la domanda di partecipazione agli esami
  • effettuare il versamento di Euro 12,09 sul bollettino di conto corrente postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate, da ritirare presso gli uffici postali oppure, in alternativa, effettuare un bonifico bancario di Euro 12,09 utilizzando il seguente IBAN: Agenzia delle Entrate – Centro ope- rativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016;
  • effettuare la scansione (in un unico file PDF) della domanda e della ricevuta di versamento (o del bonifico bancario);
  • inviare tempestivamente , la scansione della domanda e della ricevuta di versamento (un unico file PDF così  nominato:    Cognome-Nome-Classe-Indirizzo.    Esempio:    Rossi-Mario-5-Classico ) all’indirizzo mail della segreteria alunni

LICEO ARTISTICO

domanda-esame-5aartistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5bartistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5cartistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5dartistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5eartistico@virgilioempoli.edu.it

 

LICEO CLASSICO

domanda-esame-5aclassico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5bclassico@virgilioempoli.edu.it

 

LICEO LINGUISTICO

domanda-esame-5alinguistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5blinguistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5clinguistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5dlinguistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5elinguistico@virgilioempoli.edu.it

domanda-esame-5Flinguistico@virgilioempoli.edu.it

 

 

I candidati esterni invieranno la domanda e la ricevuta di versamento all’indirizzo mail ufficioalunni@virgilioempoli.edu.it

Si ricorda che i candidati sono tenuti a conservare gli originali della domanda e della ricevuta del versamento (o del bonifico bancario) che dovranno essere prodotti prima della sessione d’Esame.

I candidati esterni invieranno la domanda e la ricevuta di versamento all’indirizzo mail ufficioalunni@virgilioempoli.edu.it

 

Il Dirigente Scolastico
Valeria Alberti
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota: ai sensi dell’art. 6, comma 2,
della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

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