A: Personale Docente
Personale A.T.A.
Oggetto: Programmazione e fruizione dei permessi Legge 104/92
Alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all’oggetto con le esigenze di organizzazione amministrativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive per la fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92.
I lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
Si ritiene importante segnalare che l’Inps con circolare applicativa della normativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge n.104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Pertanto, si invita il Personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi (All.1) per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione».
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (All. 2).
Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all’art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi “…. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”
Si ricorda che , per il personale docente, secondo l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.
La legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.
Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ore
L’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:
“I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.”
È appena il caso di rammentare che anche i permessi orari oltre che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati, con congruo anticipo.
Uso improprio dei permessi
Al fine di evitare l’insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene opportuno ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, pur trattandosi di un diritto di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l’assistenza.
La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale.
Corre l’obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall’invio.
da Fiis01400v-psc